sabato 11 luglio 2020

Parere dell’agenzia delle entrate 
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", adottata a L'Aja il 1° luglio 1985. 
La Convenzione nulla dispone sul regime fiscale del trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati. 
In particolare, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), nell'articolo 1, commi 74, 75 e 76, è stato riconosciuto all'interno dell'ordinamento tributario italiano l'istituto del trust. 
Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, "per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o di un fine specifico.". 
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, di cui risulta intestatario il trustee e che può disporne limitatamente alla sua gestione (articolo 12 della Convenzione dell’Aja). 
Il disponente deve ‘spogliarsi’ effettivamente della disponibilità dei beni conferiti al trustee, affinché questi li amministri e li gestisca in piena autonomia quale proprietario, al fine di restituirli, al termine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. 
I beni saranno intestati al trustee che avrà il potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge (Circ n.61/2010). 
Nel caso esaminato il trust fund comprende partecipazioni della società Beta; dunque, il trustee ha dato adeguata comunicazione della titolarità delle stesse all’Ufficio del Registro delle Imprese, anche al fine di rendere univocamente individuabile il soggetto giuridico legittimato all’esercizio dei diritti sociali. 
Nella fattispecie il trust viene istituito con atto unilaterale il 23 maggio 2013 e contestualmente viene nominata trustee l’Unione Professionale Alfa. 
Successivamente, con atto notarile del 20 gennaio 2017, i beneficiari del trust e il guardiano hanno revocato il trustee in carica, sostituendolo con l’istante. 
In virtù della configurazione dell’atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale, la scrivente ritiene che non sia applicabile l’articolo 1372 del codice civile, che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso.
Analogamente, l’atto di dotazione attraverso cui il settlor conferisce i beni nel trust è anch’esso atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, che si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso. 
Per completezza, va altresì rilevato che: 
- le parti che dovranno partecipare all’atto di "risoluzione consensuale" del suddetto Trust (peraltro non allegato all’istanza e non sottoposto all’esame della scrivente neanche in sede di apposita richiesta di documentazione integrativa) sono diverse rispetto al disponente che ha istituito il Trust; 
- l’oggetto dei due atti in esame è diverso. In effetti, nel Trust è stato conferito denaro da parte del disponente mentre con l’atto in questione il disponente riceverà quote societarie, dunque, la mancata coincidenza sia dei soggetti che dell’oggetto dei due atti conferma ulteriormente la tesi della scrivente secondo cui l’istituto della risoluzione consensuale del contratto non può trovare applicazione alla fattispecie in esame. 
Nella fattispecie in esame si realizza, dunque, un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (con il consenso del guardiano e dei beneficiari). 
Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. 
A tal fine, si può far riferimento anche alle Circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008 che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni. 
Al riguardo, si ricorda che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali.

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