Conclusioni Prova
Il caso posto da Stefania rientra nella seconda fattispecie ovvero quando l’anno di prova viene rimandato (impropriamente anche in questo caso si dice “ripetuto”).
Infatti, mentre come abbiamo detto la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta, è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.
In questo caso, che è quello di Stefania, quando l’anno di prova non può essere portato a compimento per assenze giustificate (malattia, maternità ecc.) il dirigente ne prenderà atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
In tali casi non esistono limiti temporali per cui l’anno di prova si può rimandare anche per gli anni successivi (ovviamente le assenze devono essere giustificate).
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